Volo cancellato: risarcimento fino a € 600

Rimborso volo cancellato
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Si parla di cancellazione di un volo quando il Vettore aerea non effettua la tratta prevista e non comunica tale circostanza tempestivamente, ovvero:

  • con almeno due settimane di preavviso
  • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
  • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

I passeggeri, ingiustamente disagiati, sono ampiamente tutelati e i loro diritti sono garantiti da norme specifiche, quali il Regolamento comunitario n. 261 del 2004, il Regolamento comunitario n. 889/2002 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, nonché dal Codice della Navigazione, direttive e leggi europee.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione o ritardo del volo (ex art. 5 del Regolamento), “i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

Ammontare della compensazione

  • € 250,00 per distanze inferiori o pari a 1500 km
  • € 400,00 per distanze comprese tra 1500 e 3500 km
  • € 600,00 per distanze superiori a 3500 km

L’unico caso in cui verrà meno l’obbligo per la compagnia aerea di corrisponderla si verificherà quando quest’ultima dimostrerà che il ritardo o la cancellazione del volo è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Conclusivamente, non sarà dovuta:

  • Nell’ipotesi in cui sopravvengano circostanze straordinarie che esulano dal controllo della compagnia aerea: estreme condizioni atmosferiche, disordini politici o scioperi;
  • Nel caso in cui si riceva la notizia della cancellazione del volo almeno quattordici giorni prima della data programmata di partenza o nel caso in cui il vettore offra un'alternativa per la stessa tratta con un programma simile a quello del volo originale.

Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).

Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:

  • Bevande;
  • Cibo;
  • Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
  • Trasporto sino all'alloggio;
  • Telefonate ed e-mail.

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