Bagaglio in ritardo: rimborso fino a € 1200
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Il servizio è totalmente gratuito sia in caso di esito positivo che negativo.Sicuro
Il tuo reclamo sarà gestito solo da professionistiVeloce
Compila il modulo, entro 48 ore un nostro legale ti risponderàNel caso in cui il passeggero non rinvenga sul nastro di consegna bagagli il proprio, potrà chiedere alla compagnia aerea il risarcimento del danno.
Al fine di avviare la procedura per il risarcimento, il passeggero dovrà recarsi all’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto e compilare un Rapporto di smarrimento e/o danneggiamento bagaglio, denominato P.I.R. (Property Irregularity Report) - obbligatorio per l’avvio della pratica – ed avere cura di conservare in originale il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese sostenute.
Quando inviare il reclamo
Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla compagnia aerea:
- entro e non oltre 7 giorni dall’apertura del P.I.R. in caso di danneggiamento;
- entro 21 giorni dalla consegna del bagaglio in caso di ritardo;
- entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. in caso di smarrimento;
A quanto ammonta il risarcimento
In caso di problematiche riguardanti la consegna dei bagagli, infatti, il diritto al risarcimento del danno è regolato dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento (CE) n. 889/2002.
In particolare, l’art. 17 della Convenzione di Montreal, stabilisce che “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”.
Tuttavia, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero (pari a circa € 1.200,00), salvo “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione”, per cui è prevista il pagamento di una tassa supplementare, effettuata dal passeggero al momento della consegna del bagaglio al vettore. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.